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lunedì 19 aprile 2010

Modello 730/2010: gli interessi sui mutui

Il 30 aprile 2010 scadono i termini per presentare la dichiarazione dei redditi al sostituto d'imposta mentre i contribuenti avranno tempo fino al 31 maggio qualora decidessero di rivolgersi ad un CAF.
Il vantaggio del modello 730 è quello della semplicità della compilazione e la possibilità di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente in busta paga ed in tempi brevi.

Tra gli oneri che possono essere detratti nella misura del 19% dall'imposta lorda troviamo gli interessi passivi sui mutui. In realtà l'importo su cui calcolare la suddetta percentuale ha una base più ampia, comprendendo: la commissione pagata a chi ha prestato attività di intermediazione durante la fase di richiesta, l'imposta per l'iscrizione dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale mutuato, le spese dell'istruttoria e della perizia tecnica e l'importo della parcella notarile. Tra le voci della parcella notarile si esclude quanto dovuto per la conclusione del contratto di compravendita mentre vanno prese in considerazione anche le spese sostenute dallo stesso per l'iscrizione dell'ipoteca nei pubblici registri.
Si sottolinea come non vadano considerati gli interessi passivi di finanziamenti diversi da mutui per l'acquisto dell'abitazione, anche se assistiti da ipoteca su immobile.
Se l'importo del mutuo erogato eccede il costo di acquisizione dell'abitazione (intendendo il costo dell'abitazione più gli oneri accessori sopra menzionati) si porteranno in detrazione solo gli interessi della quota parte di mutuo che copre questo costo, ovvero:
Interessi detraibili= (costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati)/Mutuo erogato.
Il mutuo deve essere finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale, ovvero della dimora abituale del contribuente o parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado. Tra i familiari rientra anche in coniuge separato fino all'annotazione della sentenza di divorzio.

Per le dichiarazioni del 2010 relative al periodo di imposta 2009, la detrazione è pari al 19 % calcolato su un importo massimo di 4.000 € che va ripartito in caso di più cointestatari del mutuo. Se l'immobile è cointestato col coniuge fiscalmente a carico, il contribuente può far riferimento all'importo massimo suddetto. La detrazione spetta anche se la finalità del mutuo è l'acquisto di un'ulteriore quota dell'immobile.
L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno ed inoltre lo stesso deve essere stato acquistato entro l'anno precedente o successivo all'erogazione del mutuo. Ovviamente se l'immobile cessa di essere abitazione principale viene meno il presupposto per la detrazione; si potrà nuovamente detrarre gli oneri a patto che l'immobile torni ad essere dimora abituale.
In caso di sostituzione o di surroga, si fa riferimento alla quota residua del capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri accessori derivanti dall'estinzione del vecchio mutuo e contestuale accensione del nuovo.
Se viene acquistato un immobile locato occorre che l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per cessata locazione entro tre mesi e che entro un anno dal rilascio dell'immobile lo stesso venga adibito ad abitazione principale.
Se successivamente all'acquisto il contribuente si è trasferito per motivi di lavoro, la detrazione spetta comunque anche se entro l'anno l'immobile non è stato adibito ad abitazione principale.
La detrazione spetta anche a coloro che si sono accollati il mutuo, anche a seguito di successione a causa di morte, così come al coniuge superstite per mutui cointestati, purché ricorrano le condizioni viste in precedenza e si sia proceduto a regolare atto di accollo.
Possono detrarsi anche gli interessi di mutui finalizzati al finanziamento delle ristrutturazioni edilizie dell'abitazione principale.

In conclusione si sottolinea come condizione essenziale per usufruire della detrazione è che ricorra la condizione di mutuatario e proprietario dell'immobile, ragion per cui se un cointestatario del mutuo non è comproprietario dell'immobile, la sua quota parte di interessi non sarà detraibile, al contrario se il mutuo è intestato totalmente ad un comproprietario dell'immobile sarà quest'ultimo che potrà detrarsi, secondo le regole suddette, gli interessi passivi.

Cordialità

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